La prescrizione da fatto illecito : Cassazione civile, sez. VI, 24 ottobre 2018, n. 26958

La Cassazione si è espressa in maniera molto chiara e precisa su una questione molto importante relativa ai danni da circolazione stradale ed in particolare sulla prescrizione del diritto al risarcimento.

Proprio partendo da un excursus che ripercorre sentenze della cassazione emesse anni prima, si è ribadito un principio inequivocabile e cioè che nel caso di lesioni che derivino da un fatto illecito, allora la prescrizione segue il termine più lungo previsto dalla legge come reato (nel caso di circolazione stradale 5 anni) e quindi si applica il principio stabilito dall’articolo 2947 c.c. comma terzo.

La risalente e consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, Cass. n. 171/1968; Cass. n. 3106/1976, Cass. n. 1494/1984, Cass. n. 7395/1992) affermava che, “quando da uno stesso fatto (nella specie, collisione di veicoli) derivino due eventi, di cui uno costituisca illecito penale e l’altro illecito civile, il più lungo termine di prescrizione stabilito dall’art. 2947 c.c., comma 3, per il fatto considerato dalla legge come reato non è applicabile anche al risarcimento del danno derivante dall’illecito civile, il cui diritto è diverso e autonomo rispetto a quello derivante dal reato. Tale principio opera, però, solo quando i predetti eventi dannosi riguardino soggetti diversi, mentre nell’ipotesi di danni (nella specie, alla persona ed alle cose) subiti contemporaneamente da uno stesso soggetto si applica l’unico (più lungo) termine di prescrizione, giacché la coincidenza degli interessi lesi in un solo soggetto determina la compromissione di una unica sfera giuridica, con conseguenze dannose tutte ad essa riferibili, alle quali corrisponde il diritto, unico e complessivo, del danneggiato al relativo risarcimento”.

Ciò in quanto (come precisato dalla citata Cass. n. 7395/1992) “ricorrono ragioni di praticità e di economia processuale, non potendosi ritenere che la parte colpita dall’evento sia obbligata ad instaurare separati giudizi per il risarcimento dei danni derivati dalla lesione, per la medesima attività antigiuridica, dei suoi diversi beni, l’uno dei quali (l’incolumità personale) è oggetto di quella particolare e preminente tutela che è la penale, e l’altro (integrità delle cose di sua proprietà) costituisce solo illecito civile. Inoltre i legami del processo civile con quello penale si presentano evidenti in più aspetti e, in particolare, per l’onere della parte lesa di seguire il corso del giudizio penale pendente, al fine di evitare la prescrizione, e, soprattutto, per la possibilità della costituzione di parte civile nel processo penale, dove la pretesa di risarcimento inerente all’illecito civile non si presenta con carattere di autonomia rispetto a quella di risarcimento del danno specifico derivante dal fatto costituente reato”.

Siffatto principio è stato puntualizzato da Cass. n. 2888/2003, la cui massima ufficiale (Rv. 560725 – 01) deve essere letta in rapporto alla fattispecie oggetto di cognizione e alla motivazione della sentenza stessa, da cui è dato comprenderne l’effettiva portata.

La massima così recita: “In tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell’art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso. (Fattispecie relativa al danno consistito nelle spese mediche sostenute dai genitori di un minore che aveva riportato lesioni personali a causa di un incidente stradale)”.
La motivazione di Cass. n. 2888/2003 prende le mosse dal principio enunciato dalla giurisprudenza sopra richiamata per apportarne “alcune precisazioni”. In particolare (e sintetizzandone le argomentazioni), la sentenza distingue, anzitutto, tra evento di danno e conseguenze risarcibili, eziologicamente collegate al primo in base alla causalità giuridica e secondo il criterio della c.d. regolarità causale: dunque, anche come conseguenze mediate e indirette, in quanto effetto normale dell’evento.

In ragione di ciò, quindi, “il fatto illecito generatore del danno, ove sia considerato dalla legge come reato, conserva detta natura anche se il soggetto danneggiato non sia la persona offesa da questo…. In questo caso, poiché il fatto che ha causato il danno risarcibile è considerato dalla legge come reato, ai fini prescrizionali si applica la disciplina prevista dall’art. 2947 c.c., comma 3, e non dai primi due commi dello stesso articolo….

In altri termini, la predetta norma di cui all’art. 2947 c.c., comma 3, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato dalla legge come reato e non solo dalla persona offesa dallo stesso”.

La stessa Cass. n. 2888/2003 opera, poi, una esemplificazione per “rendere più chiaro il principio”: “in tema di sinistro stradale con lesioni alla persona, il proprietario dell’auto su cui viaggiava il danneggiato (se diverso da questi), non ha subito un danno (conseguenza) dal reato (evento) di lesioni, ma solo un “danneggiamento colposo” dell’auto, che non costituendo reato comporta che il diritto al risarcimento si prescrive in due anni”.

Diversamente, il “datore di lavoro del danneggiato, che ha corrisposto la retribuzione a questi durante il tempo dell’invalidità temporanea, ha subito un danno-conseguenza patrimoniale dall’evento di lesioni colpose (reato), subito dal lavoratore dipendente, con la conseguenza che il termine prescrizionale del diritto al risarcimento è quello di cui all’art. 2947 c.c., comma 3. Se il datore di lavoro è anche proprietario dell’auto, sommandosi nello stesso soggetto sia la qualità di danneggiato dal fatto di reato che di danneggiato da illecito esclusivamente civile, in applicazione dello stesso principio che attiene all’offeso dal reato, potrà avvalersi del più lungo termine prescrizionale di cui all’art. 2947 c.c., comma 3”.

La coerente conclusione che Cass. n. 2888/2003 trae nella fattispecie Oggetto di cognizione è, dunque, la seguente: “poiché il danno subito dagli attori, quali genitori del minore danneggiato, per le spese mediche sostenute a seguito delle lesioni riportate nell’incidente stradale, trova la sua causa nel fatto di reato di lesioni colpose, il regime della prescrizione di questo diritto non è quello di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, (biennale), ma quello di cui al comma 3, dello stesso articolo, non rilevando, ai fini dell’individuazione del fatto, quale causa del danno, la circostanza che i danneggiati non fossero parti offese del reato in questione”.

In continuità con Cass. Cass. n. 2888/2003 va, dunque, ribadito il seguente principio di diritto:
“in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell’art. 2947 c.c., comma 3, che prevede, ove il fatto che ha causato il danno sia considerato dalla legge come reato, l’applicabilità all’azione civile per il risarcimento, in luogo del termine biennale stabilito dal comma 2, dello stesso articolo, di quello eventualmente più lungo previsto per detto reato, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, ove detto danno sia conseguenza risarcibile dello stesso fatto-reato e, dunque, ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale”.

Un siffatto principio non è contraddetto da quello enunciato da Cass. n. 16481/2017 (così massimata: “In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da reato, il più lungo termine previsto dall’art. 2947 c.c., comma 3, è applicabile, indistintamente, a tutti i possibili soggetti attivi della pretesa risarcitoria, e, quindi, sia in caso di domanda proposta dalla vittima diretta o indiretta del reato, sia nell’ipotesi di richiesta proveniente da persone che, pur avendo risentito un danno in conseguenza del fatto reato, non siano titolari dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice. (Nella specie, un’amministrazione pubblica aveva chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in misura pari agli emolumenti inutilmente versati ad un proprio dipendente nel periodo di assenza dal lavoro per malattia, conseguenti ad un sinistro stradale in cui quest’ultimo era rimasto coinvolto riportando gravi lesioni personali)”, giacché proprio l’evidenziata fattispecie dà contezza del collegamento eziologico, nei termini anzidetti, tra fatto-reato e conseguenze risarcibili invocate dal terzo danneggiato.

Infortunistica Veneta: gestione degli infortuni

Infortunistica Veneta tutela i vostri interessi, perché possiate ottenere il giusto risarcimento da infortuni o sinistri di qualunque tipologia.

Affidarsi a professionisti dell’infortunistica come il nostro staff significa beneficiare di una consulenza e di un’assistenza professionale atta ad alleggerire una situazione per voi già pesante. Tutta la parte burocratica relativa alla gestione del risarcimento da infortuni - periti, raccomandate, adempimenti di legge ecc. - diventeranno il nostro compito quotidiano, facendo valere i vostri diritti nelle sedi opportune nel minor tempo possibile e puntando ad una soluzione realmente equa.

Infortunistica Veneta: gestione degli infortuni

Infortunistica Veneta tutela i vostri interessi, perché possiate ottenere il giusto risarcimento da infortuni o sinistri di qualunque tipologia.

Affidarsi a professionisti dell’infortunistica come il nostro staff significa beneficiare di una consulenza e di un’assistenza professionale atta ad alleggerire una situazione per voi già pesante. Tutta la parte burocratica relativa alla gestione del risarcimento da infortuni - periti, raccomandate, adempimenti di legge ecc. - diventeranno il nostro compito quotidiano, facendo valere i vostri diritti nelle sedi opportune nel minor tempo possibile e puntando ad una soluzione realmente equa.

News e notizie recenti Infortunistica Veneta

Risarcimento danni incidente stradale passeggero
Il risarcimento danni incidente stradale passeggero è un diritto che quasi sempre spetta a chi ha subito lesioni a seguito di un sinistro, tuttavia...
Incidente auto per maltempo: come funziona il risarcimento danni
Gli incidenti stradali connessi al maltempo sono un fenomeno in preoccupante aumento negli ultimi anni. Secondo i dati forniti dall'Istat, tra il 2...
Sinistro da turbativa: come ottenere il risarcimento in caso di incidente senza urto
La tipologia di incidente stradale nota come "sinistro da turbativa", caratterizzata dall'assenza di un contatto materiale tra i veicoli ma comunqu...
Danno da perdita parentale: la ricerca di criteri oggettivi per la quantificazione del risarcimento del danno affettivo
Il danno da perdita parentale, conseguente al decesso di un congiunto, è considerata una delle casistiche risarcimenti maggiormente complesse da un...
Bollo scaduto cosa succede?
Bollo scaduto cosa succede? Vediamo insieme le casistiche. Il caso del bollo auto scaduto e non pagato interessa purtroppo un numero significativo ...
Ambulanza investe in retromarcia - come ottenere il risarcimento
Purtroppo, la situazione in cui un'ambulanza investe in retromarcia è molto più comune di quanto si possa pensare. È un argomento importante, perch...

Case History Infortunistica Veneta

Danno da vernici
Si rivolgono al nostro studio alcuni lavoratori che hanno avuto l’automobile danneggiata. Ci troviamo nell’area portuale di Ravenna, mentre una dit...
Danno mortale – auto che esce di strada causa velocità e finisce contro un albero posizionato al lato della strada
Posto che questa tragica vicenda coinvolge anche dei minori, per rispetto di tutti gli eredi ometteremo volutamente dettagli che possano in qualche...
Lo strano caso di un giornalista
Nel gennaio 2013 una nostra collaboratrice ci segnalava che il conduttore di una televisione locale, durante il programma - seduto su un divano - a...
Incidenti al supermercato
Sugli incidenti al supermercato Infortunistica Veneta ha una casistica davvero invidiabile.
Vittime della strada per colpa di un Guard-rail fuori norma
L’urto contro guard-rail non a norma costituisce una tipologia d’incidente particolarmente pericolosa. Un guard-rail non a norma non è in grado di ...
Risarcimento danni per perforazione da colonscopia
I fatti: perforazione da colonscopiaIl Signor C., nostro assistito, viene sottoposto a colonscopia per dolore addominale persistente, l'esame viene...

Cosa dicono di noi e di come lavoriamo.

Pietro

Quando divenni cliente di Infortunistica Veneta ero sul letto di un ospedale: a seguito di un terribile incidente stradale la mia vita era appesa a un filo. A seguito di un forte trauma a una vertebra cervicale e una lesione spinale la mia aspettativa di tornare a camminare era bassissima.

Giuseppe

Mi chiamo Giuseppe, ho 53 anni e mia madre è morta per un’infezione ospedaliera. Nel 2013 aveva 85 anni: un giorno cadde in casa, si ruppe un femore, fu ricoverata in un ospedale della provincia di Bologna e subì quello che può essere considerato un intervento di routine.

Paola

Il vero risarcimento per la morte di mio fratello è stata l’umanita! Un incidente stradale mi ha strappato mio fratello. Sono stati giorni, mesi e anni terribili e oggi, ancora, non riesco a parlarne senza soffrire profondamente per l’ingiustizia terribile per quello che successe.

Pietro

Mi chiamo Pietro Orlando, avevo 63 anni, e finalmente mi stavo godendo la pensione, quando un incidente stradale d’un tratto mi ha cambiato la vita. Una macchina che attraversava il paese nel senso opposto al mio, ha mancato una precedenza e svoltando mi ha colpito in pieno.

Ermanno

Mi chiamo Fogli Ermanno e sono un cliente riconoscente a Infortunistica Veneta. Avevo 32 anni, ero fermo a uno stop pronto a immettermi sulla Romea, quando come un fulmine che squarcia il cielo mi piombò addosso un camion che aveva perso il controllo.

Hai qualche domanda?

Compila l’apposito modulo e un nostro incaricato provvederà a ricontattarti nel minor tempo possibile

Hai qualche domanda?

Compila l’apposito modulo e un nostro incaricato provvederà a ricontattarti nel minor tempo possibile